Il ricorso cautelare è ammesso solo dopo aver avviato la procedura arbitrale, ancorché non si sia costituito l’organo giudicante.
La sospensione delle Delibere assembleari societarie nelle Società in cui lo Statuto prevede la risoluzione delle controversie tra i soci e la Società e tra i soci stessi nonché per le controversie promosse dagli Amministratori e sindaci e instaurate contro di loro dinnanzi ad un Arbitrato Amministrato in base al Regolamento della Camera Arbitrale costituisce un argomento di sempre attualità.
Il legislatore ha inteso rafforzare la stabilità e la certezza dei degli atti e dei rapporti societari.
L’art. 2378 c.c. riformulato dal D.lgs. n. 6/2003 prevede infatti che “con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l’impugnante può chiedere la sospensione dell’esecuzione della deliberazione”.
La norma prevede, quindi, la possibilità di chiedere la sospensione della Delibera assembleare societaria solo nell’ambito della causa di merito avente ad oggetto l’impugnazione della delibera stessa.
E’, altresì, prevista la possibilità di richiedere la sospensione dell’esecuzione della Delibera assembleare allorché vi sia un pregiudizio in capo ai ricorrenti.
Infatti, in casi analoghi, vi è la necessità di paralizzare la Delibera assembleare, conservando lo status a quo antecedente la stessa e, ottenendo la misura cautelare, anche al fine di riviviscenza del precedente organo cessato, in attesa del giudizio di merito.
Vi è ormai giurisprudenza consolidata che le Delibere affette da vizi, siano esse nullità o annullabilità, riguardanti la nomina degli organi sociali, possono essere sospese ancorché dopo l’accettazione da parte degli organi sociali.
Sul tipo di ricorso da depositare, a suffragare qualsiasi dubbio, interviene l’art. art. 35, comma 5, del D.lgs. n. 5/2003 il quale prevede che “la devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell’art. 669-quinquies del codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempreil potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell’efficacia della delibera”.
Alla luce del sopraindicato articolo, quindi, è prevista non solo la devoluzione alla decisione degli arbitri sulla sospensione della Delibera societaria, ma anche che gli stessi decidano sulla sospensione cautelare.
Il tenore letterale della norma e la giurisprudenza recente escludono l’ammissibilità di una tutela cautelare ante causam, così da riservare quest’ultima soltanto quando l’oggetto della domanda di merito sia cristallizzato con l’instaurazione del giudizio.
Pertanto, conseguentemente, la tutela cautelare ante causam in materia di Delibere assembleari societarie è inammissibile (cfr. ex plurimis Trib. Milano, n. 8486/19, così come Trib. Roma 03/08/16).
Sulla competenza del Tribunale a decidere sulle controversie riguardati la sospensione delle delibere assembleari societarie nelle Società in cui lo Statuto prevede la risoluzione delle controversie dinnanzi ad un Arbitrato Amministrato è intervenuto recentemente il Tribunale di Palermo, Sez. Specializzata Imprese.
Infatti, con Ordinanza n. 7319/2021 del 24/09/2021, il Tribunale di Palermo, Sez. Specializzata Imprese, ha affermato che la competenza del Tribunale “va affermata pur in presenza della clausola arbitrale e dell’avvio del procedimento per la nomina degli arbitri, non risultando ancora nominato ed insediato il Collegio arbitrale, ai sensi dell’art. 35 comma V d.lgs. n. 5/2003. Tale competenza va affermata pur in presenza della clausola arbitrale e dell’avvio del procedimento per la nomina degli arbitri, non risultando ancora nominato ed insediato il Collegio arbitrale, ai sensi dell’art. 35 comma V d.lgs. n. 5/2003. Ed infatti, premesso che l’art. 31 dello Statuto della società resistente prevede la devoluzione alla decisione di arbitri, da adottarsi secondo diritto, di tutte le controversie tra soci, o tra soci e società e di quelle promosse da o contro amministratori e sindaci, con formula ampia che, appresso, prevede espressamente la possibilità di impugnazione del lodo arbitrale che avesse ad oggetto delibere societarie, deve rilevarsi che l’art 35 appena richiamato prevede che possano essere devolute in arbitri anche le impugnazioni di delibere assembleari ed attribuisce agli arbitri, in tal caso, anche il potere di sospensiva cautelare. Tuttavia, è fatta salva la facoltà di ricorso al Tribunale ai sensi dell’art. 669 quinquies c.p.c. nelle more tra l’avvio del procedimento di nomina dell’organo arbitrale ed il suo insediamento”
Orbene, condizione necessaria e sufficiente per l’ammissibilità del ricorso ex art. 669 è il deposito dell’Istanza di Arbitrato Amministrato, nei modi e nei termini espressamente previsti dal Regolamento della Camera Arbitrale competente, innanzi alla stessa Camera Arbitrale competente.
Non è rilevante, invece, la cronologia dei successivi adempimenti in carico alla Segreteria della Camera Arbitrale, tra i quali la nomina e l’insediamento del Consiglio arbitrale, ai sensi dell’art. 35, comma 5, D.lgs. n. 5/2003.
Nel caso in cui non sia stato attivato il giudizio arbitrale prima della proposizione del ricorso, però, quest’ultimo non potrà essere ammissibile.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Imprese, recentemente, ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 1200/21 R.G. poiché “…non risulta allegato, men che meno documentato, che i ricorrenti abbiano attivato il giudizio arbitrale e si siano rivolti al Tribunale nelle more della costituzione del collegio chiamato a decidere, non v’è dunque spazio per l’ammissibilità del ricorso”.
Il Giudice, in caso di proposizione di ricorso ex art. 669 quinquies c.p.c. avente ad oggetto la sospensione di una Delibera assembleare societaria di una Società in cui lo Statuto prevede la risoluzione delle controversie dinnanzi ad un Arbitrato Amministrato, deve preliminarmente valutare le suddette condizioni per l’ammissibilità del ricorso stesso.
Successivamente, nel caso in cui il ricorso appaia fondato e prospettato il periculum, potrebbe sospendere l’efficacia della Delibera assembleare, fermo restando il giudizio di merito della Camera Arbitrale. Conclusivamente, la giurisprudenza ammette la possibilità del ricorso cautelare in materia societaria solo dopo l’introduzione del giudizio di merito e, nel caso di arbitrato, dopo avere avviato la procedura, ancorché non si sia costituito l’organo giudicante.